Onorevoli Colleghi! - L'articolo 111 della Costituzione prevede, al terzo comma, che: «Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve temo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (...)».
È appena il caso di precisare che l'espressione «la persona accusata di un reato» non è da intendere come la persona nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale, posto che, se fosse così interpretata, la norma costituzionale sarebbe priva di senso: infatti, con l'esercizio dell'azione penale l'indagato è di necessità informato, visto che l'azione penale è esercitata dal pubblico ministero con la citazione davanti al giudice. Del resto, il riferimento al «più breve tempo possibile» non può che riguardare, come dies a quo, l'inizio delle indagini. Perciò, con l'espressione «persona accusata» deve intendersi ogni persona nei cui confronti sia mossa un'accusa, da cui discende per il pubblico ministero l'obbligo di verifica sulla fondatezza della stessa e per l'indagato il diritto a ricercare a sua volta gli elementi a discarico.
Consegue a tale norma, dunque, che l'accusato, e cioè colui che è sottoposto ad indagini, deve essere informato della pendenza del procedimento nei suoi confronti, con queste modalità: 1) l'informazione deve essere data nel più breve tempo possibile; 2) l'informazione deve essere riservata; 3) l'informazione deve indicare la natura e i motivi dell'accusa.
Risulta, in particolare, che l'informazione possa anche non essere contestuale all'inizio delle indagini, anche se i tempi dell'invio della comunicazione devono essere brevi. Ciò consente di garantire anche le esigenze di segretezza dei primissimi atti di indagine.